Per gli interventi statali sui beni monumentali serve la autorizzazione sismica?
Nel caso di specie, il Genio civile contestava al Ministero della Cultura di aver eseguito lavori strutturali presso una reggia monumentale in assenza di autorizzazione sismica, per la quale rinviava al Comune competente o al Genio civile stesso.
In primo grado, il TAR Napoli respingeva il ricorso del Ministero, affermando che il d.P.R. 380/2001 porrebbe il principio generale dell’obbligo di munirsi dell’autorizzazione sismica, in riferimento al quale non può ritenersi sussistente la deroga a favore delle opere costruite per conto dello Stato.
In grado d’appello, il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione.
Il Consiglio ha affermato che il T.U. edilizia attiene agli aspetti legati all’attività edilizia, ma non riguarda il riparto di competenze sugli aspetti “infrastrutturali”, per i quali permane il quadro normativo anteriore.
Nel caso di specie, si applica l’art. 149, co. 1, lett. h d.lgs. 112/1998, il quale riserva allo Stato le competenze in materia di beni culturali previste dalle specifiche disposizioni sul tema, ad oggi trasfuse nel d.lgs. 42/2004.
Quest’ultimo decreto attribuisce una specifica competenza al Ministero della Cultura, per quanto qui di interesse, in materia di interventi diretti sui beni culturali di appartenenza dello Stato, ivi comprese la progettazione e l’esecuzione degli interventi, perciò anche le attività di controllo e vigilanza sulla sicurezza sismica, con esclusione quindi della competenza comunale o del Genio civile.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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