Può il Comune, in favore del quale sia stata costituita una servitù di uso pubblico su suolo privato condominiale, autorizzarne l’uso in via esclusiva in favore di altro soggetto privato?

19 Mag 2020
19 Maggio 2020

Nel caso di specie, vi era un condominio a forma di “ferro di cavallo”: nella piazzola libera al centro, qualificata come verde pubblico, era costituita una servitù di uso pubblico come standard di Piano urbanistico attuativo (PUA).

A un certo punto, un bar presente nel condominio costruiva senza titolo edilizio sulla piazzola una grande tettoia allo scopo di dotare di una copertura le sedie e i tavolini riservati agli avventori.

A seguito della segnalazione degli altri condòmini, il Comune rilasciava una sanatoria, precisando che agli effetti della sanatoria medesima, disposta ai sensi dell’allora vigente art. 77 l.r. Veneto 61/1985, l’opera assumeva natura di pubblica utilità.

Il Consiglio di Stato ha offerto una pregevole ricostruzione dei diritti di uso pubblico ai sensi dell’art. 825 c.c., i quali talvolta sono impropriamente chiamati servitù di uso pubblico, ma che ad ogni modo devono essere distinti dalle servitù prediali pubbliche.

All’esito, il Consiglio ha affermato che l’assoggettamento di un’area privata a servitù di uso pubblico non comporta per il proprietario la perdita del diritto di proprietà del bene, perciò l’Ente pubblico, essendo titolare di un mero diritto reale parziario su di un bene privato, può esercitarvi unicamente le facoltà dirette a garantire e ad assicurare l’uso pubblico da parte di tutti i cittadini, ma non può autorizzarne l’uso in via esclusiva in favore di altro soggetto privato, prescindendo dal necessario consenso dei proprietari del suolo.

Post di Daniele Iselle – funzionario comunale

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