Il ricorso per l’accesso ai documenti scolastici va notificato all’Avvocatura dello Stato
Il T.A.R. Veneto conferma che anche il rito per l’accesso ai documenti amministrativi, ex art. 116 c.p.a., segue le regola prevista dal R.D. n. 1611/1933 in materia di notificazione agi enti pubblici statali. Di conseguenza il ricorso de qua va notificato all’Avvocatura dello Stato.

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