È configurabile un legittimo affidamento, in materia di conguaglio del costo di costruzione?
Il TAR Veneto risponde di no. E infatti, l’applicazione di una norma illegittima (l’Allegato A4 della l. R.V. n. 61/1985, che aveva ridotto la percentuale di costo di costruzione dovuto) o, comunque, l’esistenza di un errore di calcolo, non comportano alcun affidamento incolpevole del privato, poiché egli poteva accorgersi dell’errore e/o dell’illegittimità della norma regionale usando la normale diligenza. L’attività del Comune di recupero di tali somme, a conguaglio di quanto parzialmente già versato, è doverosa e vincolata, espressione del principio di legalità delle prestazioni patrimoniali imposte.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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