Distanza tra un ecocentro e un pozzo d’acqua destinato al consumo umano

20 Dic 2019
20 Dicembre 2019

Nel caso di specie, un Comune autorizzava la costruzione di un ecocentro per la raccolta dei rifiuti, ma alcuni cittadini – che si servono di pozzi d’acqua privati nelle vicinanze – ritenevano violata la distanza minima legale generata dalle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ex art. 94 Codice dell’ambiente.

Il TAR Veneto ha accolto la tesi dei privati, chiarendo altresì la diversa normativa statale e regionale che si applica da un lato agli acquedotti pubblici, dall’altro ai pozzi privati per l’approvvigionamento dell’acqua.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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