Distanza tra un ecocentro e un pozzo d’acqua destinato al consumo umano
Nel caso di specie, un Comune autorizzava la costruzione di un ecocentro per la raccolta dei rifiuti, ma alcuni cittadini – che si servono di pozzi d’acqua privati nelle vicinanze – ritenevano violata la distanza minima legale generata dalle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ex art. 94 Codice dell’ambiente.
Il TAR Veneto ha accolto la tesi dei privati, chiarendo altresì la diversa normativa statale e regionale che si applica da un lato agli acquedotti pubblici, dall’altro ai pozzi privati per l’approvvigionamento dell’acqua.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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