Interpretazione dei voti alle elezioni comunali
Il TAR Parma, alla luce del d.P.R. 570/1960, ha affermato che:
- Qualora l’elettore voti per una lista e indichi come preferenza il candidato di una lista differente, la preferenza è inefficace e si attribuisce il voto alla lista segnata;
- Qualora l’elettore voti per una lista e indichi come preferenza un nome inesistente o comunque di chi non si è candidato, il voto è nullo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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