Interpretazione dei voti alle elezioni comunali

18 Ott 2019
18 Ottobre 2019

Il TAR Parma, alla luce del d.P.R. 570/1960, ha affermato che:

- Qualora l’elettore voti per una lista e indichi come preferenza il candidato di una lista differente, la preferenza è inefficace e si attribuisce il voto alla lista segnata;

- Qualora l’elettore voti per una lista e indichi come preferenza un nome inesistente o comunque di chi non si è candidato, il voto è nullo.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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