Cosa succede se il consigliere comunale abbandona il proprio gruppo consiliare?

07 Gen 2026
7 Gennaio 2026

Il TAR Catanzaro ha affermato che va esclusa la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare in sede giurisdizionale un atto emesso da un organo dello stesso ente al quale essi appartengono (sindaco, giunta comunale e consiglio comunale), ad eccezione dei casi in cui le censure proposte siano rivolte a contestare lesioni della propria sfera giuridica o della propria posizione all’interno dell’organo o dell’ente medesimo, ovvero a contestare la modifica della composizione dell’organo e il relativo funzionamento, ma sempre in relazione ad un interesse connesso alla propria sfera giuridica o alla propria posizione all’interno dell’organo o dell’ente.

La libera scelta del consigliere comunale di abbandonare il gruppo consiliare al quale era originariamente iscritto, costituzionalmente (e statutariamente) garantita, non può evidentemente comportare la perdita delle prerogative che sono riconosciute solo ai membri dei gruppi consiliari, sicché si rivela essenziale la possibilità di confluire in un gruppo misto, anche unipersonale, attraverso il quale svolgere appieno le funzioni proprie del munus di consigliere.

Nel caso di specie, era illegittima la norma del regolamento del consiglio comunale nella parte in cui, nel disporre che “il consigliere che si distacca dal gruppo cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare, fatta salva la possibilità di costituire un nuovo gruppo consiliare formato da almeno 2 consiglieri”, non consentiva la costituzione di un gruppo misto, anche unipersonale, nel quale confluire, in tal modo privando il consigliere fuoriuscito da altro gruppo consiliare delle insopprimibili prerogative che derivano o possono derivare dall’appartenenza ad un gruppo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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