Diritti di rogito al Segretario degli Enti locali
La Corte costituzionale (nel dichiararne la conformità alla Costituzione) ha offerto un pregevole commento dell’art. 10, co. 2-bis d.l. 90/2014, come convertito dalla l. 114/2014, secondo cui negli Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell’art. 30, co. 2 l. 734/1973 ss.mm.ii., per gli atti di cui ai nn. da 1 a 5 della tabella D allegata alla l. 604/1962, è attribuita al Segretario comunale rogante, in misura non superiore a 1/5 dello stipendio in godimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Segretari senza diritti di rogito
Niente diritti di rogito ai segretari se nell’ente locale sono presenti dirigenti.
A stabilirlo è la Corte Costituzionale, con la sentenza del 6 novembre 2023, n. 200.
È costituzionalmente legittimo il divieto ai segretari comunali con qualifica dirigenziale operanti in enti nei quali sono presenti dirigenti di percepire i diritti di rogito conseguenti alla sottoscrizione dei contratti.
La Consulta ha quindi respinto la questione di legittimità costituzionale in merito all’articolo 10, comma 2-bis, anche in combinato disposto con il comma 1, del D.L. n. 90/2014 (convertito, in Legge n. 114/2014) che, da un lato, ha abrogato le norme attributive di una quota dei diritti di segreteria a tutti i segretari comunali e provinciali roganti e, dall’altro, ha mantenuto una parte di tali proventi in relazione all’attività rogatoria svolta dai segretari in servizio presso enti locali privi di qualifiche dirigenziali.
L’attività di rogito del segretario comunale non va considerata come “aggiuntiva” in quanto estranea alle sue competenze, ma connaturata ad esse e, quindi, una prestazione di natura ordinaria, per quanto i diritti di rogito figurino come autonoma voce stipendiale.
Fonte: Italia Oggi n. 262 del 07/11/2023
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