La revoca dell’agibilità e dell’autorizzazione sanitaria sono di competenza del Dirigente e non del Sindaco
Lo ha affermato il TAR Veneto, arg. ex art. 24, co. 2 T.U. edilizia (d.P.R. 380/2001).
Si segnala che il TAR fa riferimento al dettato normativo previgente alle modifiche del d.lgs. 222/2016 (cd. SCIA 2), che ha introdotto la cd. SCIA agibilità.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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