Delega all’espropriazione
Il TAR Veneto ha affermato che l’Ente espropriante resta sempre dominus della procedura, anche nelle ipotesi di delega ex art. 60 l. 865/1971. Come tale esso è responsabile per l’operato del delegato, conservando ogni potere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di corresponsabilità, senza che assuma rilievo la natura del negozio intercorso tra delegante e delegato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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