Sospensione dell’autorizzazione, o decadenza?
Nel caso di specie, una società agricola era autorizzata dalla Provincia, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/2003, alla costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica e calore da biogas derivante da reflui zootecnici e biomasse agricole.
Successivamente, la Provincia disponeva, ai sensi dell’art. 21-quater l. 241/1990, la sospensione della predetta autorizzazione, avendo accertato l’inosservanza da parte della società di alcune prescrizioni vincolanti apposte al titolo autorizzatorio e altre criticità afferenti alla gestione dell’impianto. Nel provvedimento, la Provincia precisava che la sospensione sarebbe rimasta efficace “fino a quando non verrà ottemperato agli adempimenti previsti in attuazione dell’Autorizzazione Unica vigente, rispetto agli ordini e diffide sopraccitate impartite dalle Autorità Pubbliche”.
Il Consiglio di Stato ha affermato che in forza del principio iura novit curia, il G.A. ha il potere di qualificare il provvedimento impugnato indipendentemente dal nomen iuris che vi abbia imposto la P.A. Pertanto, un atto che la P.A. stessa ha qualificato come sospensione ai sensi dell’art. 21-quater cit. ben può essere riqualificato come atto di decadenza, qualora ne sussistano i requisiti, e cioè la falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero ancora nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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