Delibera comunale di approvazione del piano TARI
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che spetta al G.A. la controversia promossa dal gestore in house del servizio di raccolta rifiuti avverso la delibera comunale di approvazione del piano TARI, atteso che il Comune può discostarsi dai costi trasmessi dal gestore sulla base di valutazioni discrezionali, esercitando un potere autoritativo di regolazione incidente su posizioni di interesse legittimo.
Qualora il Comune intenda discostarsi, in sede di approvazione del piano TARI, dai costi indicati dal gestore del servizio, è tenuto a darne preventiva comunicazione al gestore stesso e a motivare puntualmente in ordine al rispetto del principio del full cost recovery. La comunicazione costituisce adempimento essenziale ai fini del controllo pubblico sulla gestione del servizio, sicché la sua omissione vizia il provvedimento finale. L’onere di attestare l’equilibrio economico-finanziario della gestione grava sulla P.A. e non sul gestore.
Post di Alberto Antico – avvocato
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