Consumo di suolo e opere pubbliche
Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. c l.r. Veneto 14/2017, sin dall’entrata in vigore della legge, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla D.G.R.V. n. 668 del 18.05.2018, sono consentiti i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico.
Il consumo di suolo derivante dalla loro esecuzione rileva ai fini del computo complessivo del suolo libero suscettibile di utilizzo.
Il Comune non ha l’obbligo di effettuare una previa verifica della sussistenza di aree libere diverse da quelle prescelte.
Post di Alberto Antico – avvocato
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