Disallineamento fra la zonizzazione urbanistica e quella acustica
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi del d.P.C.M. 14 novembre 1997, il territorio comunale è suddiviso in “aree acusticamente omogenee” che, tendenzialmente e logicamente, corrispondono alle destinazioni urbanistiche delle singole aree del territorio, come evincibili dalla relazione tecnica del PRG e dalle relative norme di attuazione, salvo possibili correzioni dovute ad aree nelle quali, ad una data destinazione urbanistica, corrispondono, di fatto, dimensioni acustiche diverse. Qualora sia dunque contestato il disallineamento fra la zonizzazione urbanistica e quella acustica, occorre svolgere un confronto di coerenza, ragionevolezza e proporzionalità fra le due tipologie di strumenti di governo.
Nel caso di specie, dalle norme tecniche comunali si evinceva con chiarezza la destinazione esclusivamente industriale dell’area: di conseguenza, la zonizzazione acustica corretta non corrispondeva alla classe V ma alla classe VI.
Post di Alberto Antico – avvocato
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