Trattamento tributario agevolato per gli atti preordinati alla trasformazione del territorio
La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) ha disposto (con l'art. 1, comma 88) l'introduzione di due nuovi commi dopo il primo all'art. 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme per la edificabilita' dei suoli".
In particolare si evidenzia che è stato previsto il trattamento tributario agevolato (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali) di cui al primo comma del citato articolo per rinvio all'art. 32 del D.P.R. n.601/1973, a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonchè a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.
Il testo aggiornato dell'articolo 20 è il seguente:
"Art. 20. (Norme tributarie)
Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
La trascrizione prevista dall'articolo 15 della presente legge si effettua a tassa fissa.
((Il trattamento tributario di cui al primo comma si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonche' a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.
La disposizione di cui al secondo comma si applica a tutte le convenzioni e atti di cui all'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato))".
Post della Dr.ssa Luisa Zugolaro, funzionario del Comune di Padova - Settore Urbanistica e Servizi Catastali
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