Accordi integrativi del provvedimento
Il TAR Veneto precisa che una convenzione che accede a un titolo edilizio, che ne determini di fatto i contenuti, è da qualificarsi come accordo integrativo del provvedimento ai sensi dell’art. 11 della l. n. 241/1990. Pertanto eventuali suoi vizi o comunque un suo contenuto ritenuto illegittimo si riflette sul titolo medesimo e può essere impugnato davanti al Giudice Amministrativo anche per vizi di irragionevolezza e sproporzionalità manifeste.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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