Agricampeggio: PUA o intervento edilizio diretto?

31 Ago 2023
31 Agosto 2023

Il TAR Veneto ha affermato, in linea generale, l’eccezionalità dei casi in cui è ammissibile l’edificazione in assenza di previa approvazione di uno strumento attuativo richiesto dal piano regolatore quale condizione per l’edificazione.

Tuttavia, l’insediamento di agricampeggi, dotati delle caratteristiche stabilite dalla D.G.R.V. 502/2016, potrebbe sfuggire alla necessità di un PUA, laddove la struttura progettata non determini un’attività trasformativa del territorio rilevante sotto il profilo urbanistico-edilizio.

Diverso è il caso in cui il complessivo progetto preveda opere che potrebbero essere – in assenza di più precise indicazioni – suscettibili di rilievo edilizio (nel caso di specie, il blocco dei servizi igienici).

Post di Alberto Antico – avvocato

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2 replies
  1. Anonimo says:

    Se si può insediare in zona D, non ci sono problemi di necessità di PUA-

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    • avv. Alberto Antico says:

      Nel caso di specie, il Comune aveva ritenuto applicabile una disposizione delle N.T.A. del P.I. che richiedevano un P.U.A. prima dell’edificazione.

      Rispondi

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