I lavori relativi al cappotto termico necessitano dell’autorizzazione paesaggistica?

02 Dic 2021
2 Dicembre 2021

Sul punto evidenziamo due linee interpretative in “apparente” contrasto da parte del Ministero.

Infatti, la Circolare del Ministero della Cultura – Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio n. 4 del 04.03.2021, integrando quella n. 42 del 21.07.2017, sembrava aver chiarito che gli interventi relativi al cappotto termico dovevano essere estromessi dall’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica, rientrando nell’esclusione prevista dalla voce A.2dell’allegato A del d.P.R. n. 31/2017 (“interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici”), allorquando l’incremento di spessore fosse pressoché insignificante o minimale, ovvero non alterasse l’aspetto esteriore anche in termini di finiture.

La recente Circolare del Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologia, belle arti paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza datata 15.11.2021 prot. 30660, però, ha ulteriormente specificato che gli interventi di isolamento termico non rientrano affatto nella voce A.2, bensì nella voce B.3dell’allegato B del d.P.R. n. 31/2017 (“interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne”), ovvero sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.

Quindi, si consiglia cautela prima di ritenere non necessaria l’autorizzazione paesaggistica con riferimento agli immobili de quibus.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

circolare 4 del 2021

circolare 42 del 2017

circolare 15.11.2021

2 replies
  1. Anonimo says:

    Secondo me il termine: “modificativi di quelli preesistenti”, riferiti agli interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, è lo sparti acqua tra la voce A.2 e la voce B.3; sempre applicata in questo modo.

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  2. Anonimo says:

    In effetti vanno letti assieme sia la voce A.2 dell’allegato A del d.P.R. n. 31/2017 che la voce B.3 dell’allegato B- che poi sarebbe la vecchia voce. 4 allegato 1 – del DPR 139/2010-

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