Il Consiglio di Stato scrive una affermazione dubbia sul permesso di costruire convenzionato

07 Nov 2023
7 Novembre 2023

Una sentenza del Consiglio di Stato, esaminando la figura del permesso di costruire convenzionato prevista dall’art.28-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dice che tale articolo rimette agli strumenti urbanistici la definizione delle aree soggette a permesso di costruire convenzionato.

In altre parole, si potrebbe ricorrere a tale permesso solo nelle aree per le quali lo strumento urbanistico lo preveda.

Tuttavia nell'art.28-bis questa asserita disposizione normativa non esiste: leggendo altre parti della sentenza, si potrebbe ipotizzare che il Consiglio di Stato volesse dire che, essendo il permesso convenzionato sostitutivo del piano attuativo, lo si possa chiedere solo laddove lo strumento urbanistico preveda il piano attuativo (però non è quello che il Consiglio di Stato ha scritto in modo esplicito).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato


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2 replies
  1. Anonimo says:

    – Se entro il termine stabilito per l’esecuzione dei P.U.A. vigenti al momento dell’adozione del P.I., sono state realizzate le opere di urbanizzazione presenti in convenzione, lo strumento d’intervento per i lotti non ancora edificati sarà quello diretto, in caso contrario gli interventi di nuova edificazione nella parte rimasta inattuata sono subordinati all’approvazione di un nuovo P.U.A.

    Per cui si tratterebbe di completare parti del territorio già dotate delle principali opere di
    urbanizzazione primaria e secondaria, allo scopo di garantire che l’organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti si relazioni ed integri organicamente con gli insediamenti esistenti per quanto riguarda la scena urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali.

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  2. Anonimo says:

    In regime ordinario- nel mentre in quello derogatorio di cui all’art. 11.c.2 della lr n. 14/2019 le condizioni sono altre:
    -Qualora gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 comportino la realizzazione di un edificio con volumetria superiore ai 2.000 metri cubi o con un altezza superiore al 50 per cento rispetto all’edificio oggetto di intervento, gli stessi sono sempre autorizzati previo rilascio del permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 28 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, con previsioni planivolumetriche.

    Comunque mi pare non sia così- tutti i casi di cui all’art. 7 della lr n. 14/2019 che rientrano nelle condizioni di cui al citato art. 11 c.2 , anche in zona B – quindi area già urbanizzata, viene rilasciato il permesso convenzionato –
    SE SI VUOLE DARE UNA VALENZA DIVERSA ALLA LR. 14/2019, che permette di applicare tale istituto rispetto a quello che prevede l’art. 28-bis del dpr 380/2001, allora si può discutere.

    In genere le norme dei piani riportano sempre la frase: per la parte dei piani non ancora attuati, bisogna presentare altro PUA, ecco che l’art. 28-bis entra in questa fase, in cui si ha già di fatto una area quasi urbanizzata, ma che manca di certe opere, il permesso convenzionato sopperisce a questo.
    Quindi direi, che in questo senso lo strumento urbanistico individua zone dentro gli ATO per le quali può essere presentato il permesso convenzionato- PER CHIARIRE, NON SI TRATTA DI ISTITUTO DEROGATORIO-
    -LA SENTENZA NON IMMAGINO CHE DICA, CHE UNA INTERA AREA SOGGETTA A PUA POSSA ESSERE REALIZZATA CON PERMESSO CONVENZIONATO, anche perchè la norma dice:
    1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.

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