Il diritto urbanistico e gli spazi religiosi
Il nostro ordinamento prevede alcune disposizioni di valorizzazione degli oratori e di speciale disciplina della loro rilevanza ai sensi del diritto urbanistico.
A livello statale, la l. 1° agosto 2003, n. 206, rubricata “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo”, all’art. 2, co. 1 sancisce che sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti della religione cattolica e delle altre confessioni provviste di intesa con lo Stato.
A livello regionale, gli artt. 31-bis e 31-ter l.r. Veneto 11/2004 (introdotti dall’art. 2, co. 1 l.r. Veneto 12/2016) si occupano della realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, tra i quali vi sono gli immobili destinati al culto (chiese, moschee, ecc.), le abitazioni dei ministri del culto (casa canonica e simili), gli immobili adibiti ad attività pastorale, educativa, sociale, ricreativa (patronati, oratori e simili) e immobili destinati a sedi di associazioni riconducibili in senso lato alla religione.
L’art. 31-ter cit. sancisce che, per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi nonché per l’attuazione delle garanzie che lo strumento urbanistico comunale deve fornire a detti servizi, il richiedente sottoscrive con il Comune una convenzione contenente anche un impegno fideiussorio adeguato a copertura degli impegni assunti.
Forse, vi sono degli interventi sugli spazi religiosi in cui, pur avendo ad oggetto opere di urbanizzazione secondaria, la stipula di una convenzione potrebbe rivelarsi eccessiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
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