La doppia conformità per la sanatoria edilizia è richiesta anche per la normativa antisismica

03 Feb 2021
3 Febbraio 2021

Come noto, l’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 permette la sanatoria edilizia delle opere che sono conformi alla “disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda” (cd. doppia conformità).

Ebbene, la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che tale espressione non deve essere applicata in senso restrittivo, ovvero riferita solo alla materia edilizia e/o urbanistica stricto sensu intesa, ma deve essere estesa anche alla normativa antisismica. Quindi, per rilasciare un titolo edilizio in sanatoria, ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, il Comune deve verificare la cd. doppia conformità anche con riferimento a tale branca costruttiva degli edifici.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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7 replies
  1. Roberto G says:

    Gent.le Anonimo,
    ho l’impressione che lei sia un Troll, quindi non proseguo con le discussioni.
    In questo post si parla della necessità di avere la doppia conformità relativa alle norme sismiche per poter fare una sanatoria. Ho tentato di spiegare perché, a mio parere, sia una visione sbagliata.
    Ne sono fermamente convinto e sono anche convinto che sarebbe necessario trovare un modo di “condonare” alcune difformità se vogliamo veramente facilitare il riutilizzo degli immobili esistenti, nell’ottica del consumo di suolo zero, come prefissato anche dalla Ns regione.
    Cordialità

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  2. Anonimo says:

    Roberto G. – Lei è sicuro che se anche qualora quel fabbricato di cui parla era come da progetto approvato, fosse stato conforme alle norme- perchè vede qui si aprono molti scenari, tra cui il rilascio dei titoli può avvenire anche in contrasto alle norme, con le conseguenze che può imaginare-
    esempio- fase istruttoria- si rileva un contrasto alla norma, il Responsabile rilascia lo stesso, anche con parere contrario dell’ISTRUTTORE, SECONDO Lei quel fabbricato è conforme???
    – se lo stesso fabbricato, dopo avere iniziato i lavori, non è stato mai ultimato, e dopo tempo viene ripresentato al Comune, lo stato di fatto secondo Lei è conforme???

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  3. Roberto g says:

    Cari anonimi, la doppia conformità alle norme non urbanistiche é una grossa cavolata. Sarebbe sufficiente la conformità alle norme non urbanistiche del periodo in cui é stato commesso l’abuso. Soprattutto se le norme hanno subito delle modifiche notevoli nel tempo.
    Racconto un caso che mi é capitato recentemente, ma ogni tecnico le potrà raccontare qualcosa di simile. Condominio costruito nel 1968. Invece di fare i muri con spessore cm 30, come da progetto, lo hanno costruito con muri da 40 cm. Di conseguenza tutte le stanze avevano misure diverse. Anche alcune finestre avevano misure sballate. Che fare? Dichiararla non sanabile perché non é conforme alle attuali norme antisismiche? Privare gli attuali proprietari della possibilità di aderire alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico?
    Sono veramente questi i problemi dell’urbanistica?

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  4. Anonimo says:

    roberto g. se vuoi la conformità urbanistica art. 36 dpr 380/2001 – SI

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  5. Anonimo says:

    io dico: occorre la conformità di tutte le norme settoriali

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  6. SanVittore says:

    Buongiorno. Sono pienamente d’accordo con lei. E’ indispensabile che il legislatore ripensi e ridisciplini tutto il patrimonio immobiliare italiano.

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  7. Roberto G says:

    Non ho la possibilità di leggere tutta la sentenza, e ho letto solo massima che avete pubblicato. Se questa diventerà la prassi prevedo tempi duri per le sanatorie, se le norme non vengono applicate con un minimo di intelligenza. Da tecnico mi chiedo come sia possibile pensare che un intervento risalente a 20 anni fa possa essere compatibile, dal punto di vista sismico con le normative vigenti.
    Pensiamo ad un intervento da sanare abbastanza semplice, come può essere la trasformazione di una finestra in porta, su un muro portante perimetrale, demolendo la parte sotto la soglia. Prima delle attuali NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni) avrei potuto farlo senza alcun problema. Ora per farlo devo come minimo verificare la resistenza della parete o fare degli interventi puntuali di rinforzo delle spalle della porta con l’interposizione di rinforzi (tipo poutrelle in acciaio)…
    E allora che si fa? Non possiamo più sanare neppure questi interventi insignificanti?
    E poi, che si fa? applichiamo lo stesso principio agli isolamenti? agli impianti?

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