Mutamento della destinazione urbanistica
Nel caso di specie, un’impresa impugnava uno strumento urbanistico approvato nel 2019, nella parte in cui, a suo dire, mutava la destinazione urbanistica dell’area di sua proprietà (da produttivo-commerciale ad agricola) ed inibiva di continuare ad utilizzare per la predetta destinazione commerciale il compendio immobiliare esistente nonché di trasformare l’edificato esistente, mediante interventi di cui all’art. 3, co. 1 lett. a-d T.U. edilizia che mantengano al compendio la destinazione d’uso commerciale in atto.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso inammissibile per originaria carenza d’interesse.
Le norme del P.I. impugnate confermavano la destinazione commerciale dell’esistente (“ciò che … sussiste cum titolo deve intendersi confermato ad ogni conseguente effetto”); la nuova zonizzazione (agricola) impressa all’area, varrà, in base al medesimo PI, unicamente per il futuro e “costituirà il regime urbanistico di riferimento per le prossime ed ulteriori compromissioni del compendio”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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