Non si può annullare in autotutela la CILA
Nel caso di specie, il Comune tentava di inibire la CILA presentata da un privato con un provvedimento di “annullamento” sul modello di quello ex artt. 19 e 21-nonies l. 241/1990 che si utilizza avverso la SCIA.
Il TAR Palermo ha dichiarato nullo tale provvedimento, poiché la legge ha tipizzato provvedimenti di tipo diverso per sanzionare la CILA mancante, incompleta o irregolare, ovvero i lavori eseguiti in difformità da una CILA.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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