Onere della prova nei giudizi in materia edilizia
Il TAR Veneto ha affermato che incombe su chi agisce in giudizio fornire gli elementi probatori a favore della propria tesi, quindi è onere del privato fornire la prova dello status quo ante, atteso che la P.A. non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno del suo territorio. Detto in altri termini, chi realizza interventi, ritenuti abusivi, su immobili esistenti, è tenuto a dimostrare rigorosamente, se intende evitare le misure repressive di legge, lo stato della preesistenza, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c. nonché dell’art. 64, co. 1 c.p.a., posto che l’attività edificatoria è suscettibile di puntuale documentazione, con la conseguenza che la prova deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi.
In particolare, la mera dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è sufficiente ad assolvere l’onere, che grava su coloro che obiettano la preesistenza dell’opera all’obbligo di rilascio di titolo edilizio, di fornire alla P.A. prova idonea a documentare l’epoca di costruzione di un manufatto.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!