Pareri della Commissione edilizia
Il TAR Veneto ha affermato che i pareri della Commissione Edilizia costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile in sede giurisdizionale se non sotto i profili dell’incongruità , dell’illogicità e della manifesta irragionevolezza.
Si segnala però che il Consiglio di Stato ha affermato che il sindacato del G.A. sulla discrezionalità tecnica può spingersi fino a verificare l’attendibilità tecnico-scientifica della valutazione della P.A. (cfr. sent. n. 10624/2022).
Post di Alberto Antico – avvocato
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