Presentazione di una CILA ed esecuzione di lavori edili maggiori e abusivi
Il TAR Napoli ha approvato l’operato di un Comune che, a fronte della CILA di un privato, avendo accertato però l’esecuzione di opere abusive configuranti nel complesso una ristrutturazione edilizia pesante, ha applicato quale norma sanzionatoria l’art. 33 d.P.R. 380/2001.
Post di Alberto Antico – avvocato
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In questo caso non è possibile applicare, il principio tra legittimità del titolo edilizio e conformità dell’opera realizzata, come ribadito dalla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 447 del 9 giugno 2025, che richiama i principi di proporzionalità e “minimo mezzo”, chiarendo il corretto perimetro dell’autotutela e della repressione edilizia.
Di fatto questa sentenza fa la distinzione tra illegittimità del titolo e illegittimità dell’opera realizzata: in caso di difformità esecutiva, l’Amministrazione non può annullare il titolo, ma deve esercitare il potere repressivo sull’abuso.
Immagino sarebbe stato la stessa cosa se fosse stata presentata la Scia edilizia leggera, ex art. 22 allora.
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