Quando il pagamento del contributo per il costo di costruzione compete al nuovo proprietario?

06 Ott 2021
6 Ottobre 2021

Il TAR per le Marche nel 2010 e il TAR Sicilia hanno precisato che l’importo dovuto a titolo di contributo per il costo di costruzione grava su coloro che, oltre ad aver avanzato la richiesta per ottenere la concessione edilizia, l’hanno anche ottenuta.

Solamente nel caso in cui la proprietà sia trasferita prima di ottenere la concessione da parte del richiedente, l’obbligazione al versamento del contributo si trasferisce al nuovo proprietario: nel caso, invece, di trasferimento della proprietà dopo aver ottenuto il titolo, ma prima del pagamento degli oneri, questi ultimi saranno dovuti dall’alienante.

Pertanto, la suddetta obbligazione è personale e non rientra nel “numerus clausus” degli oneri “reali” e delle obbligazioni “propter rem”.

Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza

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3 replies
  1. Anonimo says:

    Salve, noi abbiamo comprato all’asta un immobile in corso di costruzione. Gli oneri sono già stati versati dalla ditta oggi fallita al momento della presentazione del permesso di costruire, ma a causa del fallimento sono passati più di 10 anni dalla concessione dello stesso. Alla presentazione del nostro permesso di costruire, il comune ci chiede di versare il contributo sul costo di costruzione e gli oneri secondari. L’immobile con ha cambiato volumi per cui secondo noi il contributo chiesto non è in realtà dovuto. Siete daccordo?

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  2. Anonimo says:

    E’ anche successo, che pur avendo pagato il vecchio proprietario, e poi ha venduto, si sia rimborsato il nuovo proprietario, facendo fare una liberatoria dal vecchio proprietario e aveva pagato, con cui si dava il consenso al rimborso,. in quel caso l’acquirente aveva rinunciato al progetto-

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  3. Anonimo says:

    Tranne il caso di fallimento, in cui il costo è a carico del nuovo proprietario, per la rata ultima da versare a fine lavori –

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