Repressione della SCIA edilizia illegittima
Il TAR Veneto ha ricordato che, ai sensi dell’art. 23, co. 1 e 6 T.U. edilizia, il Comune può esercitare i poteri inibitori entro il termine ordinario di 30 giorni dalla presentazione della SCIA edilizia. Decorso tale termine, residuano i poteri previsti dall’art. 19, co. 4 l. 241/1990, da esercitarsi entro i limiti e sulla base dei presupposti previsti dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Piccola riflessione: l’art. 23 oggi è rubricato: Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire, posso applicare anche all’art. 22 i commi 1 e 6???
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