Se la S.C.I.A. è carente può essere inibita anche dopo i trenta giorni dal deposito
Il T.A.R. Veneto ha statuito che la S.C.I.A. produce effetti giuridici solo se perfetta, ossia se completa di tutta la documentazione necessaria al Comune per istruirla.
In caso contrario, l’ente può chiedere di integrarla anche dopo lo spirare dei trenta giorni dal suo deposito: il termine previsto dall’art. 23, c. 6 del d.P.R. n. 380/2001 (“Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia”), infatti, presuppone una pratica completa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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