Sulla decadenza del PdC per mancato inizio lavori

31 Lug 2020
31 Luglio 2020

Il T.A.R. Napoli sostiene che la decadenza del PdC per mancato inizio dei lavori entro l’anno (rectius: il completamento degli stessi nel termine dei tre anni) richiede una dichiarazione espressa del Comune: in mancanza di ciò, pur riconoscendo la natura di atto vincolato e meramente accertativo della decadenza suddetta, il titolo continuerebbe ad essere valido ed efficace.

Personalmente non ritengo corretto tale pronuncia.

L’art. 15, c. 2, I periodo del d.P.R. n. 380/2001 recita: “Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga”.

Dalla norma si evince chiaramente che la decadenza opera ex lege ed in modo automatico, senza necessità di alcun sopralluogo da parte dell’ente e/o attività in contradditorio con il privato.

Pertanto, il provvedimento del Comune dovrebbe avere un effetto meramente dichiarativo di un effetto già predeterminato e prodotto dalla legge e non mediatamente “costitutivo”.

Di conseguenza, a mio giudizio, non si potrebbe sostenere l’ultrattività del titolo edilizio fintantoché il Comune ometta l’accertamento sulla decadenza, dato che l’effetto giuridico si è già istantaneamente prodotto con lo spirare dei termini di un anno per l’inizio lavori o di tre anni per il suo completamento, slavo le proroghe legittimamente concesse dall’ante.

In realtà il T.A.R. campano dichiara di conoscere questo orientamento giurisprudenziale, ma lo bolla come “minoritario”, aderendo a quello maggioritario di segno opposto, secondo cui è necessario un provvedimento espresso latamente “costitutivo”.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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