Sulla rilevanza dell’incremento del carico urbanistico

04 Ago 2021
4 Agosto 2021

Nel caso di specie, una società era titolare di un negozio di abbigliamento sportivo che si sviluppava su due diverse unità immobiliari collegate tra loro. Nel 2001 la società presentava una D.I.A. per la chiusura dei preesistenti collegamenti fra le due unità funzionali, con corresponsione degli oneri concessori precedentemente indicati. Successivamente però chiedeva la restituzione degli oneri, a fronte della sostenuta assenza di alcun frazionamento.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto la domanda infondata, in base al generale principio di correlazione tra debenza degli oneri di urbanizzazione e aumento del carico urbanistico: tale aumento sussiste anche in caso di divisione e frazionamento di immobile che da uno si trasforma in due unità, qualora risulti mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica. Gli oneri saranno riferiti all’oggettiva rivalutazione dell’immobile e funzionali a sopportare l’aggiuntivo carico socio-economico.

Ampliando la prospettiva, si rileva che la verifica sull’incremento del carico urbanistico non rileva solo ai fini del calcolo del contributo concessorio.

Infatti, la l.r. Veneto 14/2019, cd. Veneto 2050 (ma cfr. anche la recente circolare regionale n. 1 del 19 aprile 2021) richiama la necessità di verificare, sempre e comunque, che le opere di urbanizzazione primaria siano sufficienti a sostenere l’eventuale incremento del carico urbanistico derivante dall’intervento edilizio previsto, presupposto questo per il rilascio di qualsiasi titolo edilizio ai sensi dell’art. 12 d.P.R. 380/2001.

Si ringrazia sentitamente l’arch. Fiorenza Dal Zotto per la segnalazione.

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1 reply
  1. Anonimo says:

    anche l’art 5 della LR n. 19/2021 lo dice in effetti-

    Rispondi

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