Veneto 2050 e deroga alle altezze
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 11, co. 1 l.r. Veneto 14/2019 consente di derogare ai parametri di altezza stabiliti dall’art. 8 d.m. 1444/1968 solo “nell’ambito di strumenti urbanistici di tipo attuativo con previsioni planivolumetriche che consentano una valutazione unitaria e complessiva degli interventi”.
Nel caso di specie, non era quindi idoneo allo scopo un permesso di costruire in deroga ex art. 14 d.P.R. 380/2001, per permettere al privato di sopraelevare il proprio immobile fino all’altezza voluta.
A cascata, non potendo invocare l’incentivo volumetrico della cd. legge Veneto 2050, la demo-ricostruzione con ampliamento progettata dal privato è stata riqualificata come nuova costruzione e non più come ristrutturazione edilizia ed è stata parimenti esclusa l’applicabilità dell’art. 2-bis, co. 1-ter d.P.R. cit.
Post di Alberto Antico – avvocato
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