Consumo di suolo e PUA già presentati
Il TAR Veneto sottolinea che l’art. 13 l. R.V. n. 14/2017 (legge sul consumo di suolo) prevede una disciplina transitoria per quei piani attuativi già presentati alla data di emanazione della delibera di Giunta Regionale che definisce la quantità massima di consumo di suolo per singolo Comune, ma non ancora approvati. In particolare, essi non decadono, ma, una volta approvati, la loro superficie andrà detratta a quanto stabilito dalla Regione per il Comune.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Scusate, ma i Comuni non hanno deliberato e provveduto ad approvare la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata con i contenuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), della ridetta legge regionale n. 14 del 2017 oltre alla scheda informativa di cui all’articolo 4, comma 5, della medesima norma; DA COSA NASCE IL DUBBIO ???
SAREBBE IN CONTRASTO CON GLI ACCORDI, ART- 13, c 6, CHE SONO FATTI SALVI E NON FANNO CONSUMO DI SUOLO- VISTO CHE I PUA SEGUONO GLI ACCORDI- TUTTI I PUA DOVE LAVORO IO, NEL DELIBERATO E NEGLI ELABORATI DELLA VARIANTE è ESPRESSAMENTE SCRITTO CHE NON CONSUMANO SUOLO-
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