Distanze minime ai sensi del vecchio Piano Casa
Il TAR Veneto ribadisce che per il Piano Casa del Veneto (di cui alla l. R.V. n. 14/2009) vige l’interpretazione autentica che consente la deroga edificatoria alle distanze comunali (ma non a quelle statali), come confermato da C. Cost., sent. n. 119/2020.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Da ricordare: In ossequio al mutamento intervenuto nella giurisprudenza, successivamente orientatasi a qualificare come inderogabili anche le distanze locali, un Comune aveva inibito i lavori; era poi
sopravvenuta la l.r. Veneto n. 30 del 2016, il cui art. 64 ha interpretato il divieto di deroga riferendolo
esclusivamente alle distanze stabilite da disposizioni statali, consentendo il riesame dei
provvedimenti emessi sulla base dell’interpretazione opposta.
La corte nelle motivazioni aveva detto che la regione ha compiuto una ponderazione degli interessi pubblici coinvolti, attraverso sia la limitazione dell’entità degli interventi ammessi e che gli interventi agevolati dalla legge veneta per il “piano casa” possono svolgersi unicamente con precisi limiti oggettivi, soltanto sugli edifici esistenti e nell’arco della durata del “piano”. Tutto peraltro
esaurito alla data del 31 marzo 2019 per effetto dell’abrogazione disposta dalla legge reg. Veneto n.
14 del 2019;
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