Contraddittorio a seguito del preavviso di rigetto
Il TAR Catania ha affermato che l’onere della P.A. di illustrare le ragioni per le quali non abbia tenuto conto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 viene meno nel caso in cui tali osservazioni non avrebbero potuto influenzare effettivamente la concreta portata del provvedimento finale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Non è possibile neanche ipotizzare l’adeguamento del progetto per renderlo conforme alle norme, regolamenti o strumenti urbanistici comunali. Come dire, diventa impossibile compiere “aggiustamenti”.
Fatto salvo la richiesta di integrazioni in fase di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 20 c.4 del dPR 380/2001.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
Se l’intervento risulta non pienamente conforme alla disciplina urbanistico edilizia vigente, le osservazioni non avrebbero potuto influenzare effettivamente la concreta portata del provvedimento finale.
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