La rettifica della P.A.
Il TAR Catania ha affermato che la rettifica (nella specie, dell’aggiudicazione erroneamente disposta in favore della seconda classificata) si distingue dall’annullamento d’ufficio e dalla revoca, di cui agli artt. 21-nonies e 21-quinquies l. 241/1990, poiché riveste natura doverosa, in luogo di quella discrezionale insita nel potere di annullamento d’ufficio o di revoca, non comportando nessuna rivalutazione tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato.
La rettifica di un errore materiale da parte della P.A. non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, atteso il suo carattere vincolato e doveroso, rispetto al quale l’apporto dei privati non potrebbe determinare un esito diverso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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