Se l’istanza del privato presenta una carenza documentale
Il TAR Veneto ha affermato che la carenza documentale, nell’ottica della leale, reciproca, cooperazione procedimentale di cui alla l. 241/1990, può dar luogo ad una declaratoria di improcedibilità dell’istanza del privato solo laddove la P.A. abbia preliminarmente formulato al soggetto interessato una specifica richiesta di integrazione della documentazione necessaria (in base alla legge, o agli atti regolamentari o generali della medesima P.A.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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