Silenzio-assenso e provvedimenti di secondo grado

18 Apr 2023
18 Aprile 2023

Il TAR Catania ha affermato che, una volta intervenuta la formazione di un titolo per silenzio assenso, l’unico potere che residua in capo alla P.A. è quello di adottare un provvedimento di annullamento d’ufficio o revoca in autotutela, se ne ricorrono i requisiti.

In particolare, la legittimità o no del provvedimento assentito per silentium deve essere valutata alla luce del diritto vigente al tempo della formazione del silenzio, non della valutazione di secondo grado.

Post di Alberto Antico – avvocato

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1 reply
  1. Anonimo says:

    Io ho visto chiedere integrazioni nonostante si era formato il silenzio assenso, con presa atto dell’ufficio del Suap- sarebbe come dire: ti rilascio il permesso e poi ti chiedo integrazioni – vale una o l’altra, in quanto se chiedo integrazioni vuol dire che non si era formato il silenzio-assenso, nonostante questo, è stato fatto-

    Rispondi

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