La rilevanza del patteggiamento nei procedimenti disciplinari verso i pubblici funzionari

29 Nov 2025
29 Novembre 2025

Il TAR Catania ha affermato che l’art. 445, co. 1-bis c.p.p., come modificato dalla cd. riforma Cartabia, nel sancire l’impossibilità giuridica di utilizzare ai fini di prova la (sola) sentenza di patteggiamento ai fini disciplinari, non impedisce alla P.A. di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici dipendenti in esito alla detta sentenza, né le preclude l’autonomo apprezzamento dei fatti che hanno dato origine al procedimento penale, con facoltà per la stessa P.A. di valutare ogni altro elemento utile emerso nel corso delle indagini e del processo ai fini dell’accertamento dell’eventuale responsabilità disciplinare del dipendente pubblico per il comportamento tenuto.

In seguito all’entrata in vigore della cd. riforma Cartabia, non è più consentita l’equiparazione delle sentenze di patteggiamento a quelle di condanna, nei soli casi di condanne prive di pene accessorie, ai fini dell’applicazione di conseguenze pregiudizievoli previste da norme extra-penali, tenuto conto che la ratio della riforma è quella di incentivare l’appetibilità - per l’imputato - del ricorso al rito alternativo del patteggiamento, in un’ottica deflattiva del processo penale, riducendo le conseguenze dell’accertamento della sua penale responsabilità. Tuttavia, le sanzioni disciplinari nel pubblico impiego non rappresentano un effetto automatico e immediato rispetto ad una pronuncia di condanna in sede penale, trovando piuttosto il loro sostrato nell’autonoma valutazione del fatto storico da parte della competente Autorità che, una volta rilevata la violazione dello statuto disciplinare del dipendente pubblico, provvederà ad irrogare una sanzione proporzionata alla gravità della condotta posta in essere, previa interlocuzione con l’incolpato. La conclusione del giudizio penale, lungi dal compendiare anche il risultato del procedimento disciplinare, si pone invero quale presupposto per consentire alla P.A. di effettuare le proprie valutazioni all’esito della vicenda penale, ove la condotta dell’imputato viene nuovamente analizzata dall’Autorità disciplinare, mediante un apprezzamento del fatto e delle circostanze rilevanti ai fini disciplinari.

Post di Alberto Antico – avvocato

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