Lo svolgimento di mansioni superiori da parte di un pubblico dipendente non dà diritto all’adeguamento della retribuzione
Lo ha affermato il TAR Catania, poiché nel pubblico impiego ciò può avvenire soltanto ove previsto da norme speciali.
Invano il lavoratore ha invocato l’art. 36 Cost. (adeguata retribuzione): il TAR ha posto tale norma in bilanciamento con l’art. 97 Cost. (buon andamento della p.a.), al fine di motivare la decisione in parola.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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