Trattamento economico di maternità
Il TAR Veneto si occupa del trattamento economico di maternità, stabilendo che anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a termine in epoca anteriore all’inizio dell’astensione obbligatoria è prorogata ex lege la tutela assicurativa della lavoratrice da parte del suo datore di lavoro (quindi non è a carico dell'INPS, ma del comune nel caso specifico).
Post di Dario Meneguzzo - avvocato Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
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