Azione di annullamento e pluralità dei motivi di ricorso
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno statuito che nel giudizio amministrativo non possono configurarsi domande distinte per il solo fatto della deduzione di plurimi motivi di illegittimità a fondamento della domanda di annullamento di un unico provvedimento impugnato, rilevando il solo effetto cassatorio avuto di mira, che è unico se si dispiega nei confronti di singoli e ben individuati atti, ovvero plurimo se aggredisce distinti provvedimenti.
Nel caso di specie, i ricorrenti proponevano un’unica domanda di annullamento, pur fondata su quattro motivi di ricorso, perciò le ordinanze rese in corso di giudizio non lo definivano nemmeno in parte e come tali non rientrano tra gli atti processuali che sopravvivono all’estinzione ex art. 310, co. 2 c.p.c.
Post di Alberto Antico – avvocato
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