Esecutività delle sentenze di primo grado del G.A.
Il TAR Veneto ha affermato che l’esecuzione di una sentenza di primo grado del G.A., anche se non sospesa, deve garantire la reversibilità degli effetti, specie laddove sia stata appellata.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado accertava un abuso edilizio e la conseguente obbligatorietà della sua demolizione, ma il dictum giudiziale non poteva essere portato ad esecuzione immediatamente, con il rischio di riforma dello stesso in grado di appello.
Post di Alberto Antico – avvocato
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