Morte di un ricorrente nel processo amministrativo
Il TAR Veneto ha affermato che l’avvenuta dichiarazione della morte di un ricorrente, accompagnata dall’espressa indicazione che con tale dichiarazione il difensore non intende provocare l’interruzione del giudizio, fa sì che si sia in presenza di un’attività meramente informativa del difensore costituito e che, pertanto, debba essere esclusa l’interruzione del giudizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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