Novità dal PNRR sul processo amministrativo

12 Lug 2022
12 Luglio 2022

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. 7 luglio 2022, n. 85 recante disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l’accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il PNRR (G.U., Serie Generale, n. 157 del 07.07.2022).

L’art. 3 del decreto-legge, rubricato Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR, introduce norme procedurali per i giudizi cautelari e di merito innanzi al Giudice amministrativo che abbiano ad oggetto procedimenti amministrativi finanziati in tutto in parte dal PNRR.

In particolare, si stabilisce che, al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti anche sulla base di quanto rappresentato dalle PP.AA. o dalle altre parti del giudizio che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento della istanza cautelare, il TAR, con la medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di 30 giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del TAR, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al TAR per la fissazione dell’udienza di merito. In tale ipotesi, si applicano le previsioni di cui supra e il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del TAR, che ne dà avviso alle parti. Nel caso in cui l’udienza di merito non si svolga entro i termini così stabiliti, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della P.A.

Nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell’udienza di merito, il giudice deve motivare espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell’udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR.

Le PP.AA. sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.

Sono parti necessarie di questi giudizi le Amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR ex art. 1, co. 4, lett. l d.l. 77/2021, conv. con modd. in l. 109/2021 (Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio competenti), per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. Si applica l’art. 49 c.p.a. (Integrazione del contraddittorio).

Ai procedimenti in oggetto si applicano, in ogni caso, gli artt. 119, co. 2 (termini dimezzati); 120, co. 9 (tempi brevi per il deposito della sentenza) e 125 (norme procedurali per le controversie su infrastrutture strategiche) c.p.a.

Nelle ipotesi in cui, prima del 08.07.2022, data di entrata in vigore del d.l. 85/2022, la misura cautelare sia già stata concessa, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, l’udienza per la discussione del merito è anticipata d’ufficio entro i termini e con le prescrizioni sopra descritte.

Post di Alberto Antico - avvocato

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