Obbligo di motivazione nel provvedimento di annullamento in autotutela
Il TAR Veneto ricorda che, in caso di annullamento ex art. 21-octies l. n. 241/1990 (annullamento in autotutela), le ragioni di pubblico interesse concreto e attuale a base dell’annullamento medesimo devono essere esplicitate dalla P.A., la quale non può invece meramente citare la volontà di ripristinare la legalità violata. Inoltre, il Giudice ribadisce la necessità di una comparazione tra il suddetto pubblico interesse e l’interesse del privato che subisce i poteri di autotutela dell’Amministrazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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