Onere della prova nel processo amministrativo
Il TAR Lazio, Sede di Roma ha affermato che nel processo amministrativo, un motivo di impugnazione non sostenuto da prove adeguate non può essere accolto e le carenze probatorie non possono essere compensate dall’esercizio dei poteri istruttori del giudice, specialmente quando, per fondare un presunto vizio di legittimità , vengono fornite non informazioni circostanziate, ma elementi di conoscenza scarni se non dubitativi. In tali casi, non è possibile richiedere al giudice di attivare poteri istruttori che ritiene non necessari per colmare le carenze della censura formulata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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