Perenzione del giudizio amministrativo ed effetti sulla prescrizione dei diritti soggettivi
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno statuito che la perenzione del giudizio amministrativo è una fattispecie assimilabile all’estinzione civilistica, cosicché determina il venir meno dell’effetto sospensivo (o interruttivo permanente) della prescrizione dei diritti soggettivi, restando fermo il solo effetto interruttivo (istantaneo) determinato dalla proposizione della domanda (art. 2945, co. 3 c.c.).
Il presupposto logico di questo principio consiste nel riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto soggettivo al ricorso innanzi al TAR volto alla tutela di un interesse legittimo, ove quest’ultimo sia strumentale alla successiva tutela del diritto soggettivo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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