Quale registro si deve utilizzare per notificare in via telematica un ricorso ad una P.A.?
Il T.A.R. Bolzano, in un’articolate ed approfondita sentenza, esamina l’annosa questione delle notifiche telematiche.
Premettendo che l’Idice IPA non è considerato un pubblico elenco valido per le notifiche telematiche, il T.A.R. distingue il Registro INI-PEC gestito dal Ministero delle Sviluppo Economico dal Reginde, gestito dal Ministero di Giustizia.
Il Collegio afferma poi che, per effettuare validamente una notifica processuale nei confronti di un’impresa e/o di un professionista, occorre utilizzare esclusivamente il registro INI-PEC; al contrario, per eseguire regolarmente una notifica telematica nei confronti di una P.A. o presso l’Avvocatura dello Stato, bisogna utilizzare esclusivamente il Reginde.
Quid iuris se la P.A. non ha comunicato l’indirizzo PEC al Ministero di Giustizia?
In tal caso, a mio giudizio, non rimane che effettuare una notifica cartacea, salvo aderire a quell’orientamento giurisprudenziale che ritiene, in tali casi, valide le notifiche fatte utilizzando il Registro IPA, dato che la P.A. è rimasta inerte all’obbligo di legge che prevedeva di comunicare il relativo indirizzo PEC al Ministero della Giustizia entro il 30.11.2014.
Ma non sò se fidarsi di questo indirizzo: magari nel dubbio meglio farle entrambe?
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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