Rimedi avverso l’attività del commissario ad acta
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che se il commissario ad acta emana provvedimenti aventi valore decisorio, essi devono essere impugnati mediante il reclamo ex art. 114, co. 6 c.p.a.; se invece egli svolge un ruolo meramente istruttorio, si dovrà proporre ricorso secondo le regole generali avverso l’atto conclusivo assunto dalla P.A. in esecuzione del giudicato.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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